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Modello 25K4/15 bpmvita tutela dinamica 2 Contratto di assicurazione con partecipazione agli utili e di tipo unit linked, a termine fisso e a premio unico (Tariffa 25K4) Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata e del Regolamento del Fondo Interno, il Glossario, il Modulo di Proposta/Polizza e l’Informativa sul trattamento dei dati personali, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza di Assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione

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bpmvita tutela dinamica 2

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Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata e del Regolamento del Fondo Interno, il Glossario,

il Modulo di Proposta/Polizza e l’Informativa sul trattamento dei dati personali, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione

della Proposta/Polizza di Assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione

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Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di febbraio 2015 e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 07.02.2015

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La presente Scheda sintetica contiene informazioni di sintesi e non sostituisce le Condizioni di Assicurazione. ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. Il contenuto della presente Scheda Sintetica non è soggetto alla preventiva approvazione dell’Ivass __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Impresa di assicurazione Bipiemme Vita S.p.A. (la “Compagnia” o l’”Impresa”) è una Impresa di Assicurazione italiana, capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, appartenente al più ampio Gruppo Covéa ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Sulla base dei dati relativi all’ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, relativo all’esercizio 2013, il patrimonio netto di Bipiemme Vita S.p.A. è pari a € 222.078.553 di cui il capitale sociale ammonta a € 179.125.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 4.559.920 L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,64493. 1.c) Denominazione del contratto Il nome del contratto è bpmvita tutela dinamica 2.

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1.d) Tipologia del contratto bpmvita tutela dinamica 2 (tariffa 25K4) è un contratto di assicurazione con partecipazione agli utili e di tipo unit linked, a termine fisso e a premio unico. È un’assicurazione cosi detta multiramo, ovvero un contratto derivante dalla combinazione di un prodotto assicurativo con partecipazione agli utili e di un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit-linked, con prestazione aggiuntiva in caso di decesso dell’Assicurato. bpmvita tutela dinamica 2 prevede due linee di investimento ossia, una gestione interna separata di attivi e un fondo interno assicurativo (insieme le “Linee di Investimento”). Le prestazioni del Contratto sono espresse:

per il 20% in valuta contrattuale ossia in Euro (il “Capitale Assicurato”) per le somme conferite nella gestione interna separata denominata BPM Sicurgest (la “Gestione Separata”). Il Capitale Assicurato si rivaluta beneficiando di una partecipazione agli utili realizzati dalla Gestione Separata (la “Misura di Rivalutazione”) ed è garantito dall’Impresa;

e per l’80% in numero di quote di un fondo interno assicurativo denominato bpmvita dinamico multimanager (il “Fondo Interno”), il cui valore dipende dalle oscillazioni delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto, per questa parte delle prestazioni, il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote. 1.e) Durata La durata del contratto è pari a sette anni a partire dalla Data di Decorrenza fissata per il giorno 25/03/2015.

E’ possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla Data di Decorrenza. 1.f) Pagamento del premio Il contratto prevede il pagamento di un premio unico anticipato di importo minimo pari a € 10.000,00 (diecimila/00).

Il contratto prevede limiti d’investimento dei premi dettagliatamente descritti nell’articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione. 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO Il contratto intende soddisfare le esigenze di impiego del proprio risparmio attraverso l’investimento in una Gestione Separata, che garantisce il consolidamento annuale delle rivalutazioni, e in un Fondo Interno, che consente di cogliere le diverse opportunità dei mercati finanziari. Viene fornita anche una maggiorazione del capitale in caso di decesso dell’Assicurato.

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Una parte del Premio versato dal Contraente viene utilizzato dall’Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto, tale parte, così come quella trattenuta a fronte degli altri costi previsti dal contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato al verificarsi degli eventi previsti dal contratto stesso.

Con riferimento agli investimenti effettuati nella Gestione Separata si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione H della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso. 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede una delle seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato

Alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati del Controvalore dell’Investimento, ottenuto dalla somma dei seguenti due importi:

(1) in relazione alla parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno, il controvalore delle quote di tale Fondo Interno, dato dal prodotto tra il numero di quote assicurate ed il relativo Valore della Quota;

(2) in relazione alla parte del Premio Investito allocata nella Gestione Separata, il Capitale Assicurato rivalutato.

b) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato

In caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati, alla scadenza del contratto, oltre che del Controvalore dell’Investimento - come descritto alla lettera a) che precede -, di un ulteriore importo, variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso.

Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato fosse causato da una degli eventi di cui all’articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione la prestazione liquidabile sarà limitata al solo Controvalore dell’Investimento Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dall’articolo 2 – “Prestazioni assicurate” delle Condizioni di Assicurazione. 4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE Le prestazioni derivanti dalla parte del Premio Investito allocata nella Gestione Separata sono garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al

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rendimento della Gestione Separata stessa. La misura di tale rivalutazione non potrà comunque essere inferiore allo 0%. Sulla parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno, la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo. Il Contraente assume pertanto i rischi finanziari derivanti dagli investimenti effettuati nel Fondo Interno, riconducibili all’andamento del valore della quota. Conseguentemente, l’ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia potrebbe risultare inferiore al Premio Versato. 4.a) Contratti a capitale protetto Per quanto riguarda la componente del Premio Investito allocata nel Fondo Interno, in virtù delle tecniche gestionali adottate e del particolare meccanismo di protezione, il Fondo stesso si prefigge l’obiettivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con l’obiettivo di mantenere un livello minimo del valore della quota (il “Valore Protetto”) pari all’80% del massimo valore della quota raggiunto dal Fondo Interno nell’arco del periodo di attività del Fondo Interno. In relazione al citato meccanismo di protezione, che opera nel corso di tutta la durata contrattuale, il Contraente prende atto che la Compagnia ha stipulato uno specifico contratto con Deutsche Bank AG - London Branch (“DB AGL”), in virtù del quale tale società interverrà con mezzi propri qualora il valore della quota, alla data di determinazione delle prestazioni, dovesse risultare inferiore al Valore Protetto. Si evidenzia che tale contratto non copre il rischio di controparte (ossia il rischio che la Compagnia non ottenga dalla controparte l’adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti) legato alla solvibilità di DB AGL, che ricade sul Contraente, e che nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Contraente stesso nei confronti di DB AGL. La Compagnia non offre alcuna garanzia di rimborso del premio versato o di corresponsione di un rendimento minimo. Conseguentemente, l’ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia potrebbe risultare inferiore alla parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno. Il pagamento delle prestazioni, per quanto riguarda la componente del Premio Investito allocata nel Fondo Interno, dipende durante la vita del Contratto dalle oscillazioni di valore delle quote del Fondo Interno stesso, quale parametro di riferimento del Contratto. 4.b) Rischi finanziari a carico del contraente Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, si assume i seguenti rischi:

a) ottenere un capitale a scadenza, sia in caso di vita che di decesso dell’Assicurato, inferiore al Premio versato;

b) ottenere un valore di riscatto inferiore al Premio versato. 4.c) Rischi finanziari a carico del contraente Il contratto presenta un profilo di rischio finanziario e un orizzonte minimo consigliato di investimento. In base alla classificazione indicata dall’IVASS, il profilo di rischio del Fondo Interno a cui le prestazioni sono parzialmente collegate è medio.

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5. COSTI La Compagnia, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione E. I costi gravanti sul Premio, quelli prelevati dal Fondo Interno e dalla Gestione Separata riducono l’ammontare delle prestazioni. Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno. A titolo di esempio, se ad una durata dell’operazione assicurativa pari a dieci anni il “Costo percentuale medio annuo” è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul Contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un’ipotesi di rendimento della Gestione Separata e del Fondo Interno che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Fondo Interno bpmvita dinamico multimanager

Il Costo percentuale medio annuo, per questa tipologia contrattuale è indipendente dal sesso dell’Assicurato. Ipotesi adottate:

Premio annuo € 15.000,00 Sesso: qualunque Età: anni 45 Tasso di rendimento degli attivi: 4% (quattro per cento) Durata: 7 anni

Anno CPMA

5 3,42%

7 3,25%

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Gestione Separata BPM Sicurgest Il Costo percentuale medio annuo, per questa tipologia contrattuale è indipendente dal sesso dell’Assicurato. Ipotesi adottate:

Premio annuo € 15.000,00 Sesso: qualunque Età: anni 45 Tasso di rendimento degli attivi: 4% (quattro per cento) Durata: 7 anni

6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo non è disponibile il rendimento storico del Fondo Interno in quanto l’attività di detto Fondo inizierà il 25 marzo 2015 . 7. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA BPM SICURGEST In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata BPM Sicurgest negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. L’informativa viene prodotta in base alla seguente rappresentazione esemplificativa:

Anno CPMA

5 2,28%

7 2,10%

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Anno

Rendimento medio realizzato dalla gestione

separata

Rendimento minimo medio

annuo riconosciuto agli Assicurati

Rendimento medio dei titoli di Stato

e delle obbligazioni

Inflazione*

2010 3,84% 2,19% 3,35% 1,55% 2011 3,74% 2,09% 4,89% 2,73% 2012 3,35% 1,70% 4,64% 2,97% 2013 4,29% 2,64% 3,35% 1,17% 2014 3,66% 2,01% ND ND

*il valore indicato è stato calcolato al netto del consumo dei tabacchi

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri 8. DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione F della Nota Informativa.

***************************************************

Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e della completezza delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il Rappresentante legale Richard Leon Ellero

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Nota Informativa

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((ttaarriiffffaa 2255KK44)) CCoonnttrraattttoo ddii aassssiiccuurraazziioonnee ccoonn ppaarrtteecciippaazziioonnee aaggllii uuttiillii ee ddii ttiippoo uunniitt lliinnkkeedd,, aa tteerrmmiinnee ffiissssoo ee aa pprreemmiioo uunniiccoo

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La presente Nota Informativa è volta a illustrare al Contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto e non sostituisce le Condizioni di Assicurazione. ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. Il contenuto della presente Nota Informativa non è soggetto alla preventiva approvazione dell’Ivass e/o della Consob. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 – Informazioni generali Bipiemme Vita S.p.A. (la “Compagnia” o l’”Impresa”) è la Società Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 045. Bipiemme Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Covéa ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM (il “Gruppo Covéa”). La sede legale e la direzione generale sono in Via del Lauro, 1 - 20121 Milano - Italia. Recapito telefonico 02.77.00.24.05 Sito internet: www.bpmvita.it Indirizzo di posta elettronica: [email protected] Bipiemme Vita S.p.A. è stata autorizzata dall’ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002). Bipiemme Vita S.p.A. è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione presso IVASS al n. 1.00116.

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B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SULLA DURATA DEL CONTRATTO E SUI RISCHI FINANZIARI 2 – Prestazioni assicurative e durata del contratto bpmvita tutela dinamica 2 (tariffa 25K4) è un’assicurazione cosiddetta multiramo, ovvero un contratto derivante dalla combinazione di un prodotto assicurativo con partecipazione agli utili e di un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked, con prestazione aggiuntiva in caso di decesso dell’Assicurato. bpmvita tutela dinamica 2 prevede il pagamento delle prestazioni assicurate, sia in caso di vita che di decesso dell’assicurato, alla scadenza del contratto.

Il Contratto ha una durata fissa pari a sette anni.

L’età dell’Assicurato alla data di decorrenza delle garanzie non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 89 e sei mesi.

Per durata del Contratto si intende l’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 25/03/2015, data di decorrenza delle garanzie, e le ore ventiquattro del 25/03/2022, data di scadenza delle stesse.

Le prestazioni assicurate sono espresse: in valuta contrattuale ossia in Euro (il “Capitale Assicurato”), per le somme conferite in una gestione interna separata di attivi denominata BPM Sicurgest (la “Gestione Separata”). Il Capitale Assicurato è garantito dall’Impresa e si rivaluta beneficiando di una partecipazione agli utili realizzati, nel tempo, dalla Gestione Separata (la “Misura di Rivalutazione”). Per le modalità di dettaglio relative alla rivalutazione del Capitale Assicurato si rimanda all’articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione.

e

in numero di quote di un fondo interno assicurativo denominato bpmvita dinamico multimanager (il “Fondo Interno”). Per la parte di prestazioni assicurate espressa in quote, il relativo controvalore in Euro (il “Controvalore delle Quote”), pari al prodotto tra il numero di quote assicurate ed il rispettivo valore unitario della quota (il “Valore della Quota”). In virtù delle tecniche gestionali adottate e del particolare meccanismo di protezione, il Fondo Interno si prefigge l’obiettivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con l’obiettivo di mantenere un livello minimo del valore della quota (il “Valore Protetto”) pari all’80% del massimo valore della quota raggiunto dal Fondo Interno nell’arco del periodo di attività del Fondo Interno.

In relazione al citato meccanismo di protezione, che opera nel corso di tutta la durata contrattuale, il Contraente prende atto che la Compagnia ha stipulato uno specifico contratto con Deutsche Bank AG - London Branch (“DB AGL”), in virtù del quale tale società interverrà con mezzi propri qualora il valore della quota, alla data di determinazione delle prestazioni, dovesse risultare inferiore al Valore Protetto. Si evidenzia che tale contratto non copre il rischio di controparte (ossia il rischio che la Compagnia non ottenga dalla controparte l’adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti) legato alla solvibilità di DB AGL, che ricade sul Contraente, e che

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nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Contraente stesso nei confronti di DB AGL. La Compagnia non offre alcuna garanzia di rimborso del premio versato o di corresponsione di un rendimento minimo. Conseguentemente, l’ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia potrebbe risultare inferiore alla parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno. Il pagamento delle prestazioni, per quanto riguarda la componente del Premio Investito allocata nel Fondo Interno, dipende durante la vita del Contratto dalle oscillazioni di valore delle quote del Fondo Interno stesso, quale parametro di riferimento del Contratto. Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o di restituzione del Premio versato. 2.1 Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato alla Data di Scadenza. Alla Data di Scadenza, in caso di vita dell’Assicurato, la Compagnia liquiderà, ai Beneficiari designati per questa ipotesi, un importo pari alla sommatoria tra l’ammontare del Capitale Assicurato e il Controvalore delle Quote, entrambi determinati a tale data, in base alle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione. 2.2 Prestazioni, alla Data di Scadenza, in caso di decesso dell’Assicurato in corso di Contratto. Alla Data di Scadenza, in caso di decesso dell’Assicurato in corso di Contratto, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati per questa ipotesi, un importo pari alla sommatoria tra il Capitale Assicurato e il Controvalore delle Quote, entrambi determinati, in base alle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione. L’ammontare così calcolato sarà maggiorato di una somma pari al prodotto tra detto importo ed un “Coefficiente di maggiorazione”. Il “Coefficiente di maggiorazione” viene definito in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso (la “Data di Decesso”), nella misura indicata nella tabella seguente:

Età dell’Assicurato (x) Alla Data di Decesso Coefficiente di maggiorazione

18 anni≤ x < 64 anni e sei mesi 1,00% 64 anni e sei mesi ≤ x < 74 anni e sei mesi 0,75% 74 anni e sei mesi ≤ x < 79 anni e sei mesi 0,50% 79 anni e sei mesi ≤ x < 96 anni e sei mesi 0,25% Ad eccezione di quanto previsto all’articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. L’entità dei costi gravanti sul contratto sono descritti nel dettaglio alla seguente sezione E.

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In relazione alle prestazioni del Contratto espresse in quote, la Compagnia non offre alcuna garanzia di corresponsione di un importo minimo o di un rendimento minimo. A causa dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il Fondo Interno investe, l’ammontare del Controvalore delle Quote è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che i Contraenti ottengano, per detta parte, somme inferiori all’importo conferito o addirittura, non ottengano alcuna somma. 3 – Rischi finanziari del contratto Gli elementi qui illustrati potrebbero non rappresentare una lista completa dei fattori di rischio che possono avere incidenza sul Valore della Quota, si raccomanda quindi che i Contraenti, prima di sottoscrivere il Contratto, analizzino con i propri consulenti finanziari e legali tutti i possibili conflitti di interessi, i fattori di rischio e comunque tutti quegli elementi relativi al Contratto stesso che ritenessero potenzialmente negativi. Le prestazioni del Contratto collegate (linked) al Valore della Quota (unit) di bpmvita dinamico multimanager sono esposte, per detta parte e comunque, indirettamente, quale effetto della sottoscrizione delle attività finanziarie sottostanti, ai seguenti principali fattori di rischio di natura finanziaria: a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi: 1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti; 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati; 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa; b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il

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capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti; c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali; d) rischio di cambio: ove il Fondo Interno assuma posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso la performance può essere influenzata in misura significativa dalla volatilità dei cambi contro l’Euro; e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente; f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti. I rischi conseguenti alle oscillazioni del Valore della Quota di bpmvita dinamico multimanager sono a carico del Contraente e, pertanto, vi è la possibilità che gli aventi diritto ottengano un ammontare inferiore all’importo conferito nel Fondo Interno o, addirittura, per detta parte, non ottengano il rimborso di alcuna somma. 4 – Informazioni sull’impiego del Premio Il contratto prevede il pagamento di un premio unico anticipato (il “Premio”) di importo minimo pari a € 10.000,00 (diecimila/00), liberamente incrementabile, ma comunque entro i limiti sotto indicati. Il Premio, al netto dei costi descritti in questa Nota informativa (il “Premio Investito” o la “Prestazione Iniziale”), verrà inizialmente conferito nella Gestione Separata in misura pari al 20% (venti per cento) del suo totale e, per differenza, in misura pari all’80% (ottanta per cento), in bpmvita dinamico multimanager. Nel caso previsto dall’articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia, senza oneri e spese per i Contraenti, potrà procedere al trasferimento automatico del Controvalore delle Quote di ciascun contratto nella Gestione Separata.

Dalla data di effetto di tale operazione, le prestazioni del Contratto saranno interamente collegate ai risultati finanziari conseguiti dalla Gestione Separata.

Si rimanda alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della Gestione Separata, ogni singolo

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Contraente - o più contraenti collegati a un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi (i “Contraenti Collegati”) - non può versare un cumulo di premi superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) sul presente contratto o su altri collegati alla medesima Gestione Separata nell’arco di ciascun anno solare. Inoltre la sommatoria complessiva della “posizione” di ciascun Contraente e Contraenti Collegati, sulla Gestione Separata, considerando tutti gli importi versati nel tempo al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate, non deve essere superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00). La parte del Premio utilizzata dall’Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del Contratto e ai rischi demografici non concorre alla formazione del capitale liquidabile. C. INFORMAZIONI SUL FONDO INTERNO 5 – Valore della quota dei Fondo Interno e Giorno di Riferimento Il Valore Quota si calcola dividendo il NAV, o patrimonio netto del Fondo Interno, quantificato con le modalità previste nel Regolamento di bpmvita dinamico multimanager, per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. 5.1 Valore della Quota e numero di quote assicurate alla Data di Decorrenza Si conviene sin da ora che il Valore della Quota alla Data di Decorrenza sarà pari a € 5,00 (cinque/00). Alla Data di Decorrenza, il numero di quote assicurate, arrotondate alla terza cifra decimale, si determina dividendo la porzione di Premio Investito destinata al Fondo Interno, per il Valore della Quota alla Data di Decorrenza stessa. 5.2 Valore della Quota in corso di contratto La determinazione del Valore della Quota in corso di Contratto, viene effettuata settimanalmente in un giorno predeterminato, definito quale giorno di riferimento che coincide con la giornata di mercoledì (il “Giorno di Riferimento”) e verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo. Qualora il mercoledì fosse un giorno festivo o di chiusura della Compagnia e comunque quando il gestore, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fosse impossibilitato a calcolare il Valore della Quota nei tempi previsti dal Regolamento, detto valore verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo. In corso di Contratto per le richieste di disinvestimento ricevute dal venerdì al giovedì seguente, il Valore della Quota utilizzato per il calcolo dell’ammontare liquidabile è quello determinato il secondo mercoledì successivo a detto giovedì. 5.3 Valore della Quota alla Data di Scadenza Il calcolo del Controvalore delle Quote liquidabile alla Data di Scadenza verrà effettuato in base al Valore della Quota del Fondo Interno disponibile a tale data.

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Nel caso in cui il giorno di ricezione della richiesta di disinvestimento in corso di Contratto o di liquidazione delle prestazioni assicurate alla Data di Scadenza fosse un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, si conviene sin da ora che la data di ricezione corrisponde al primo giorno lavorativo successivo.

Qualora le richieste di disinvestimento in corso di Contratto o di liquidazione delle prestazioni assicurate alla Data di Scadenza non fossero corredate dalla documentazione completa indicata all’articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione e/o dalle informazioni indispensabili per dare esecuzione alle disposizioni degli aventi diritto, le stesse si considerano recepite dalla Compagnia al completamento di detta documentazione. Il Valore della Quota del Fondo Interno che verrà pubblicato giornalmente sul quotidiano MF nonché sul sito internet della Compagnia all’indirizzo: www.bipiemmevita.it, è già al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno. La Compagnia si riserva di variare detto quotidiano di pubblicazione dandone comunicazione al Contraente. 6 – Fondo Interno a) bpmvita dinamico multimanager inizierà la propria attività il 25/03/2015 e la cesserà, salvo proroghe o anticipata liquidazione, il 25/03/2022. b) La valuta di denominazione di bpmvita dinamico multimanager è l’Euro. Lo scopo del Fondo, attraverso l’investimento in attivi la cui performance è legata all’andamento dei mercati azionari, obbligazionari e monetari, diversificati ed opportunamente selezionati, è quello di incrementare le somme che vi affluiscono, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo medesimo e compatibilmente con l’obiettivo di preservare un importo pari all’80% (ottanta per cento) del massimo valore netto raggiunto dal Fondo Interno nell’arco della durata dei contratti assicurativi ad esso collegati, o del periodo di attività del Fondo Interno qualora inferiore. c) L’orizzonte temporale minimo consigliato riferito all’arco di tempo di cui al punto a) è: 7 anni. d) La volatilità media annua attesa del Fondo ritenuta accettabile è stimata in 3,78% ed il profilo di rischio è classificato come medio in funzione di quanto indicato dalla seguente tabella:

CLASSE DI RISCHIO Intervalli di volatilità (annualizzata)

min max Basso 0.01% 0.49%

Medio Basso 0.50% 1.59% Medio 1.60% 3.99%

Medio Alto 4.00% 9.99% Alto 10.00% 24.99%

Molto Alto 25.00% over 25 e) bpmvita dinamico multimanager è un fondo interno di tipo flessibile.

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f) La politica gestionale prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio rappresentata principalmente da OICR che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, rappresentata da strumenti del mercato monetario, strumentale a preservare le somme investite. In particolare, in caso di andamento positivo dei mercati finanziari a cui bpmvita dinamico multimanager è esposto, la percentuale della componente più rischiosa potrà arrivare a costituire fino al 100% del patrimonio del Fondo Interno e potrà essere esposta anche in maniera preponderante ai mercati azionari. Viceversa, in caso di andamento negativo dei mercati, l’allocazione del patrimonio sarà progressivamente indirizzata verso strumenti finanziari del mercato monetario, prevalentemente OICR, che potranno arrivare a costituire la totalità del patrimonio. g) La Compagnia, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti di rischio indicati dal Regolamento del Fondo Interno può investire il patrimonio in: quote di OICR, diversi dai quelli riservati o speculativi, armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni e non armonizzati nei limiti disposti dalla normativa; strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, da Enti locali o da Enti pubblici di Stati membri dell’Unione Europea o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri, che rientrino nelle seguenti tipologie: titoli di stato o titoli assimilabili, anche strutturati, che prevedano almeno il rimborso del nominale a scadenza; strumenti monetari emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A, o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri dell’Unione Europea, che rientrino nelle seguenti tipologie con scadenza non superiore a 6 mesi: depositi bancari in conto corrente, operazioni di pronti contro termine, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario; strumenti finanziari derivati: la Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno ed in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo di garantire un’efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi degli assicurati riducendo la rischiosità delle attività finanziarie. h) Qualora le attività di bpmvita dinamico multimanager risultino interamente investite in strumenti finanziari del mercato monetario, il Fondo Interno si estingue anticipatamente. Al verificarsi di tale evento la Compagnia procederà alla sua liquidazione e al trasferimento automatico del Controvalore delle Quote nella Gestione Separata. i) La Compagnia si riserva la possibilità di investire il patrimonio del Fondo Interno, anche fino al cento per cento, in attivi emessi o gestiti da soggetti del gruppo di appartenenza. l) La Compagnia nell’attività di allocazione dei capitali si può avvalere di consulenti o di società di gestione specializzati anche del gruppo di appartenenza. m) Per bpmvita dinamico multimanager non è previsto un benchmark. n) Il Fondo Interno è ad accumulazione e non è pertanto contemplata alcuna distribuzione di proventi. 7 – Crediti di imposta Attualmente, per la quota di patrimonio del Fondo Interno investita in parti di OICR, non viene riconosciuto al Fondo Interno alcun credito d’imposta.

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D. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA 8 – Gestione Interna Separata La porzione di Premio, al netto dei costi descritti nella presente Nota Informativa, che confluisce nella Gestione Separata BPM Sicurgest si rivaluta in funzione della partecipazione al rendimento realizzato dalla gestione stessa nell’ambito di ogni periodo di osservazione. La valuta di denominazione di BPM Sicurgest è l’Euro. La gestione è finalizzata alla conservazione e alla crescita nel tempo del capitale per rispondere alle esigenze di coloro che hanno una bassa propensione al rischio. BPM Sicurgest investe prevalentemente in titoli di Stato emessi in Euro a tasso variabile e fisso. L’acquisto di obbligazioni corporate è effettuato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e comunque ponendo attenzione al rating degli emittenti. Per quanto concerne la quota investita in titoli azionari la Compagnia opera un continuo monitoraggio dei rischi in ragione degli obiettivi di rendimento complessivi del portafoglio. Il Regolamento non prevede limiti di investimento propri. Per la parte degli attivi destinati alle obbligazioni, la gestione è finalizzata ad ottimizzare il rendimento mantenendo contenuto il rischio di tasso e di credito. Per quanto concerne gli investimenti azionari, i titoli sono selezionati con l’ausilio anche di metodi quantitativi, sulla base di valutazioni che attengono sia al cosiddetto “valore” delle società analizzate, sia alle loro prospettive di crescita. Il rischio di cambio rimane contenuto privilegiando gli attivi denominati in Euro. BPM Sicurgest può investire il proprio patrimonio in OICR armonizzati, obbligazioni ed azioni od altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio Gruppo di appartenenza fino ad un massimo del 100% del patrimonio stesso. Per i dettagli si rinvia al Regolamento di BPM Sicurgest che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. 9 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili delle prestazioni collegate a BPM Sicurgest Gli incrementi economici degli importi che confluiscono nella Gestione Separata sono direttamente collegati ai risultati finanziari realizzati di BPM Sicurgest, le cui attività sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate dal “Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest” (il “Regolamento”), che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. Queste somme vengono investite dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un rendimento finanziario (il “Rendimento della Gestione”). La Compagnia riconosce una partecipazione agli utili realizzati da BPM Sicurgest (la “Misura di Rivalutazione”) in ciascun periodo di osservazione annuale.

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In ciascun periodo di osservazione annuale, la Misura di Rivalutazione da attribuire al Capitale Assicurato espresso in Euro, si ottiene sottraendo 1,65% (uno virgola sessantacinque) al Rendimento della Gestione realizzato nello stesso periodo. La Misura di Rivalutazione annua delle prestazioni assicurate non potrà comunque essere inferiore allo 0,0% (zero per cento). Il beneficio finanziario così ottenuto viene definitivamente acquisito da parte del Contraente. Si rinvia all’articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione del Capitale Assicurato sono illustrati alla seguente sezione H contenente il progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il Contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata. 10 – Il “codice di riferimento” ed il parametro di misurazione del Capitale Assicurato Per agevolare la conoscenza nel tempo dell’ammontare del Capitale Assicurato collegato a BPM Sicurgest, la Compagnia invierà al Contraente, dopo la sottoscrizione del contratto e successivamente con cadenza annuale, una comunicazione contenente il codice di riferimento (“CdR”). Il CdR attribuito al contratto, che può variare nel tempo, non è da intendersi quale prestazione assicurata, non è sostitutivo del Capitale Assicurato né tantomeno costituisce una prestazione aggiuntiva allo stesso, ma ha l’esclusiva funzione di consentire al Contraente di conoscere l’ammontare in Euro del Capitale Assicurato rivalutato collegato alla Gestione Interna Separata alla data della sua determinazione. Infatti il Contraente, moltiplicando il CdR attribuito al contratto, per un Parametro Misurazione del capitale assicurato, che verrà pubblicato giornalmente sul quotidiano MF con la denominazione: bpmvita protezione 3, può determinare l’ammontare del Capitale Assicurato espresso in Euro, ossia la prestazione maturata con l’investimento collegato alla Gestione Separata, alla data del calcolo. A titolo meramente esemplificativo si indica qui di seguito un esempio di calcolo del Capitale Assicurato espresso in Euro determinato in funzione del CdR attribuito ad un contratto e del Parametro di Misurazione bpmvita protezione 3 ad una determinata data:

Codice di riferimento Parametro di Misurazione Capitale Assicurato espresso in Euro

133,52 6,00 € 801,12 La Compagnia si riserva la possibilità di variare il quotidiano di pubblicazione del Parametro di Misurazione dandone comunicazione al Contraente.

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Oltre alla pubblicazione giornaliera su un quotidiano del PdM di bpmvita protezione 3, la Compagnia provvederà ad inviare al Contraente con cadenza annuale una comunicazione contenente: il “codice di riferimento” (CdR) attribuito all’inizio del periodo considerato; il nuovo “codice di riferimento” (CdR) attribuito al contratto alla fine del periodo

considerato. Questo dato costituisce il nuovo elemento da utilizzare per effettuare i calcoli descritti in precedenza.

E. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 11 – Costi 11.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente 11.1.1 – Costi gravanti sul premio Le somme effettivamente investite che determinano l’ammontare delle prestazioni assicurate si calcolano riducendo dei caricamenti e del costo per la copertura per il caso di morte dell’Assicurato, il Premio corrisposto. 11.1.2 – Caricamenti I caricamenti sono la parte di Premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all’acquisizione, alla gestione del contratto.

Caricamenti

Premi versato (espresso in Euro)

Caricamento (in percentuale rispetto al Premio

versato) da 10.000,00 a 49.999,99 3,00% da 50.000,00 a 99.999,99 2,50% da 100.000,00 a 299.999,99 1,75% da 300.000,00 1,00% 11.1.3 – Costi per la copertura del rischio di decesso dell’Assicurato I costi per la copertura in caso di decesso variano in funzione dell’età dell’Assicurato all’origine del Contratto. L’età dell’Assicurato alla Data di Decorrenza, si determina in anni interi, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a sei mesi. I costi sono espressi nella tabella sotto riportata, in percentuale rispetto al Premio versato (il “Tasso”).

età tasso età tasso età tasso età tasso 18 0,006% 36 0,009% 54 0,051% 72 0,146% 19 0,006% 37 0,010% 55 0,057% 73 0,149% 20 0,006% 38 0,010% 56 0,063% 74 0,140% 21 0,007% 39 0,011% 57 0,070% 75 0,131% 22 0,007% 40 0,012% 58 0,077% 76 0,129% 23 0,007% 41 0,013% 59 0,081% 77 0,127% 24 0,007% 42 0,015% 60 0,085% 78 0,123%

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25 0,008% 43 0,017% 61 0,089% 79 0,118% 26 0,008% 44 0,018% 62 0,093% 80 0,111% 27 0,008% 45 0,020% 63 0,097% 81 0,118% 28 0,008% 46 0,022% 64 0,102% 82 0,125% 29 0,008% 47 0,025% 65 0,106% 83 0,131% 30 0,008% 48 0,027% 66 0,115% 84 0,137% 31 0,008% 49 0,030% 67 0,124% 85 0,143% 32 0,008% 50 0,033% 68 0,134% 86 0,149% 33 0,008% 51 0,037% 69 0,137% 87 0,154% 34 0,008% 52 0,041% 70 0,140% 88 0,159% 35 0,009% 53 0,046% 71 0,143% 89 0,164%

11.1.4 – Costi per riscatto e switch Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede costi per l’operazione di riscatto. Si sottolinea comunque che, limitatamente alle somme investite nella Gestione Separata, in caso di riscatto il contratto non prevede l’applicazione della rivalutazione delle prestazioni assicurate per il periodo intercorrente tra l’ultima Ricorrenza Annuale e la data di richiesta dei riscatto. Il Contratto non consente al Contraente di effettuare operazioni di Switch.

L’eventuale operazione di trasferimento del Controvalore delle Quote nella Gestione Separata effettuata dalla Compagnia nel caso previsto dall’articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione, non comporta costi a carico del Contraente. 11.2 – Costi gravanti sui Fondo Interno 11.2.1 Remunerazione dell’Impresa di Assicurazione

bpmvita dinamico multimanager

Tipologia del costo Ammontare del Costo

Commissione di gestione annua per il servizio di asset allocation 1,65%

Commissioni di overperformance nessuna 11.2.2 Remunerazione delle SGR (relativa all’acquisto di OICR da parte dei Fondo Interno) Poiché il patrimonio del Fondo Interno viene investito anche in quote di OICR esterni alla Compagnia, si precisa che fra gli oneri sopra indicati, indirettamente gravano anche quei costi che sono impliciti nei prezzi di acquisizione di tali quote e più precisamente, alla data di redazione della presente Nota Informativa:

Tipologia del costo Ammontare del costo

Oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso di OICR nessuno Commissioni massime di gestione applicate dalle SGR 2,90%

Commissioni massime di overperformace applicate dalle SGR

vedi dettaglio nel Regolamento del Fondo Interno

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11.2.3 Altri costi gravanti sul Fondo interno Il Fondo Interno è inoltre gravato da costi non quantificabili a priori ovvero: le spese di amministrazione e custodia degli impieghi, le spese di pubblicazione del Valore delle Quota, le spese sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto, gli oneri inerenti l’acquisizione e dismissione delle sue attività, le eventuali spese legali, giudiziarie, le tasse ed imposte di pertinenza. 11.3 – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata

Costi massimi da sottrarre al rendimento realizzato da BPM Sicurgest 1,65%

Il rendimento conseguito dalla Gestione Separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell’esercizio, al netto dei costi inerenti l’attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione. L’entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della Gestione Separata. 11.4 – Quota parte dei costi percepiti in media dall’Intermediario

Tipologia di Costo Costi applicati al

contratto Quota parte

percepita dall’intermediario

Caricamenti variabili in funzione dell’entità del Premio 75% dei caricamenti

Costi da sottrarre al rendimento di BPM Sicurgest 1,65% 46,97%

Commissioni di gestione di bpmvita dinamico multimanager

1,65% 33,33%

12 – Misura e modalità di eventuali sconti Avvertenza: la Compagnia si riserva la facoltà di prevedere specifici sconti a determinate categorie di soggetti, così come tempo per tempo individuate. In tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di distribuzione della Compagnia medesima. 13 – Regime fiscale Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto in base alla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa ma non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle

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polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione. Per le somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento ed il premio versato oggetto di riscatto è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, la Compagnia non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito. A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che la Compagnia identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l’ Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service). L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato. La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza. F. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 14 – Opzioni di contratto Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede opzioni. 15 – Modalità di perfezionamento del contratto e di pagamento del Premio Si rinvia agli articoli 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle modalità di perfezionamento del contratto e della decorrenza delle coperture assicurative.

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16 – Lettera di conferma di investimento in quote del Premio La Compagnia provvederà a comunicare per iscritto al Contraente l’ammontare del Premio versato e del Premio Investito, la Data di Decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione e l’ammontare del Capitale Assicurato. 17 – Riscatto e riduzione Il Contraente, decorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto. A causa dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il Fondo Interno investe, l’ammontare delle relative prestazioni contrattuali è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che il Contraente ottenga, complessivamente, somme inferiori a quanto conferito in detto Fondo o addirittura non ottenga alcuna somma. In relazione a dette prestazioni la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di corresponsione di un importo minimo o di un rendimento minimo. Si precisa inoltre che, in caso di riscatto, relativamente alle somme conferite nella Gestione Separata, in base alla rivalutazione minima contrattualmente garantita, il Contraente potrebbe ricevere un ammontare inferiore ai conferimenti effettuati. La liquidazione totale delle prestazioni assicurate per riscatto estingue il contratto definitivamente. Per le modalità di determinazione del valore di riscatto e la relativa quantificazione si rinvia all’articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione. Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Portafoglio – Via del Lauro 1 – 20121 Milano – recapito telefonico: 02.77.00.24.05 – Fax 02.77.00.51.07 – indirizzo di posta elettronica: [email protected]. La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del contratto. Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario. 18 – Operazioni di Switch Il Contratto non consente al Contraente di effettuare operazioni di trasferimento tra le linee di investimento previste dal Contratto (lo “Switch”). Tuttavia, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Fondo Interno, nel caso in cui - a seguito di un andamento dei mercati particolarmente negativo – il patrimonio del Fondo Interno risulti interamente investito in strumenti finanziari monetari, il Fondo Interno si estingue anticipatamente.

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Al verificarsi di tale evento, senza oneri e spese per i Contraenti, la Compagnia procederà alla liquidazione del Fondo Interno e al trasferimento automatico del controvalore delle quote di ciascun contratto nella Gestione Separata. Dalla data di effetto di tale operazione, le prestazioni del Contratto saranno interamente collegate ai risultati finanziari conseguiti dalla gestione interna separata denominata BPM Sicurgest. I nuovi valori contrattuali verranno riportati in apposita comunicazione che sarà inviata al Contraente. 19 – Revoca della Proposta/Polizza Nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza di Assicurazione. Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve presentare una richiesta scritta direttamente presso la Banca Intermediaria ovvero inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Bipiemme Vita S.p.A. - Gestione Portafoglio – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano. In entrambi i casi, il Contraente deve corredare la richiesta di riscatto con la documentazione prevista all’articolo 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione. In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. 20 – Diritto di recesso Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato. Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l’importo del Premio di perfezionamento (il “Premio al Prefezionamento”) viene corrisposto dal Contraente. Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta direttamente presso la Banca Intermediaria ovvero inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Bipiemme Vita S.p.A. - Gestione Portafoglio – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano. In entrambi i casi, il Contraente deve corredare la richiesta di riscatto con la documentazione prevista all’articolo 15 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione da parte della Compagnia stessa della comunicazione di recesso. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista all’articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia rimborserà al Contraente il Controvalore delle Quote assicurate a cui verranno sommati la porzione di Premio Investito nella Gestione Separata, l’importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento ed il costo per la copertura in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto.

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Si rinvia all’articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In considerazione del fatto che il Fondo Interno è suddiviso in quote il cui valore è oscillante, sul Contraente grava il rischio finanziario derivante da una eventuale perdita di valore del Controvalore delle Quote dalla data di perfezionamento del contratto alla data di disinvestimento. Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario. 21 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni La Compagnia esegue i pagamenti delle somme dovute per i casi di recesso, riscatto o liquidazioni delle prestazioni per la scadenza del Contratto previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso. Il Contraente deve ricordare che un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell’esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Legge. Infatti l’articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell’Assicurato ecc.). Ove gli importi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita non fossero reclamati entro il termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 1 comma 345-quater della legge 23.12.2005 n. 266 così come modificato dalla legge 27.10.2008 n. 166, dovranno essere devoluti da parte della Compagnia allo specifico Fondo, istituito in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alimentato dall’importo dei rapporti definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario. Si rammenta che l’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l’eventuale esistenza di una polizza di assicurazione. La richiesta di informazioni deve essere inviata, utilizzando i moduli predisposti dall’Associazione e scaricabili direttamente dal sito internet www.ania.it, a:

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ANIA - Servizio ricerca coperture assicurative vita - Via di San Nicola da Tolentino, 72 - 00187 Roma – Fax: 06.32.10.793 – indirizzo di posta elettronica: [email protected] 22 – Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la Legge italiana. 23 – Lingua Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana. 24 – Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Reclami – Via del Lauro, 1 - 20121 Milano - Fax: 02.85964440, e-mail: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42.13.37.45 o 06.42.13.33.53, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi nel reclamo deve essere indicato: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale

riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora una delle parti del contratto descritto nella presente Nota informativa intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso la richiesta di mediazione, depositata presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, dovrà essere fatta pervenire alla sede legale di Bipiemme Vita S.p.A., Servizio Legale e

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Societario, Via del Lauro n. 1, Milano, anche a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] ovvero a mezzo fax al n° 02.859644.40. 25 – Ulteriore informativa disponibile In fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, la Compagnia si impegna a fornire al Contraente stesso l’ultimo rendiconto annuale della Gestione Separata e l’ultimo prospetto riportante la composizione di detta gestione. Tali informazioni sono comunque disponibili sul sito Internet della Compagnia. 26 – Informativa in corso di contratto La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni: a) l’ammontare del Premio versato dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, il numero ed il Controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente; b) il numero ed il Controvalore delle Quote trasferite a seguito di operazioni di switch effettuate dalla Compagnia; c) il valore del Capitale Assicurato collegato a BPM Sicurgest alla data di riferimento dell’estratto conto; d) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto; e) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato da BPM Sicurgest, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla impresa, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni collegate a detta Gestione Separata. Al fine di consentire la corretta trasmissione di ogni comunicazione in corso di contratto, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto alla Compagnia l’eventuale variazione del proprio recapito fornito all’atto della sottoscrizione della Proposta/Polizza. Qualora, nel corso del contratto, la presente Nota Informativa dovesse subire variazioni – anche per effetto di modifiche alla normativa – la Compagnia si impegna a darne comunicazione per iscritto al Contraente in occasione dell’invio dell’estratto conto annuale. Qualora in corso di contratto il Controvalore delle Quote detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto all'ammontare investito, la Compagnia si impegna, entro dieci giorni dalla data in cui si è verificato l’evento, a darne comunicazione per iscritto al Contraente. La Compagnia si impegna a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. 27 – Informazioni sull’area riservata del sito internet della compagnia Il Contraente può accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un’apposita Area Riservata del sito internet della Compagnia all’interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui:

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le coperture assicurative in essere; le condizioni contrattuali sottoscritte; lo stato dei pagamenti dei premi. Il Contraente può accedere all’Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet www.bpmvita.it dove in un’apposita sezione può registrarsi inserendo il codice fiscale, un numero di polizza attiva, un indirizzo e-mail di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all’eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo. Al termine della registrazione il Contraente riceverà, all’indirizzo e-mail indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione assicurativa. Nel caso di sottoscrizione di contratti in forma collettiva in cui gli Aderenti/Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l’accesso all’Area Riservata è consentito anche agli stessi. Bipiemme Vita garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell’Area Riservata. Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti alla presente Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative, è possibile consultare il sito internet di Bipiemme Vita S.p.A. www.bpmvita.it. 28 – Conflitto di interessi Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota informativa è promosso e distribuito dalle banche del Gruppo Bipiemme. I soggetti distributori hanno, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (Capogruppo del Gruppo Bipiemme) nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal premio versato. Si segnala che Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Interna Separata, a società facenti parte del Gruppo Bipiemme e/o del Gruppo Covéa, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate. Eventuali retrocessioni di commissioni da terze parti a Bipiemme Vita S.p.A. saranno poste a beneficio dei Contraenti ed il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti. Nell’ambito della politica di investimento del fondo interno non è esclusa la possibilità di investire in OICR e altri strumenti finanziari emessi, promossi o collocati da Società appartenenti al Gruppo Bancario Bipiemme ovvero al Gruppo Covèa.

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Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, opera in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile. In particolare, la Compagnia può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti e sia data assicurazione che l’investimento non sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile. La Compagnia dispone di una propria politica e di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività periodica di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse, in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni. Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Compagnia abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la stessa ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a limitare e gestire tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi. G. DATI STORICI SUI FONDO INTERNO 29 – Dati storici di rendimento Il Fondo Interno bpmvita dinamico multimanager è di nuova costituzione e pertanto non sono disponibili dati storici di rendimento. 30 – Dati storici di rischio Il Fondo Interno bpmvita dinamico multimanager è di nuova costituzione e pertanto non è possibile riportare il confronto tra la volatilità del Fondo dichiarata ex ante e quella rilevata ex post. 31 – Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondo Interno Il Fondo Interno bpmvita dinamico multimanager è di nuova costituzione e pertanto il TER non è disponibile. 32 – Turnover di portafoglio del Fondo Interno Il Fondo Interno bpmvita dinamico multimanager è di nuova costituzione e pertanto il turnover di portafoglio non è disponibile.

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H. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI COLLEGATE ALLA GESTIONE SEPARATA BPM SICURGEST

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di Premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell’Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante per i contratti a prestazioni rivalutabili pari al 4,0% annuo (quattro per cento). Al predetto tasso di rendimento si applica l’aliquota di retrocessione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, tenendo conto dei prelievi effettuati a qualsiasi titolo su detto rendimento. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’Impresa è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento ipotizzato sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

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SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO - Premio versato: € 30.000,00 - Premio Investito: € 29.094,18 - Porzione di Premio Investito in BPM Sicurgest: € 5.818,84 - Tasso di rendimento minimo garantito: 0% (zero per cento) - Durata: 7 anni - Età dell’Assicurato: 45 anni

Anni trascorsi

Premio unico

versato

Premio Investito in

BPM Sicurgest

Capitale assicurato alla fine dell’anno

Valore di riscatto alla

fine dell’anno

Capitale caso morte alla fine

dell’anno

1 30.000,00 5.818,84 5.818,84 5.818,84 5.877,03 2 5.818,84 5.818,84 5.877,03 3 5.818,84 5.818,84 5.877,03 4 5.818,84 5.818,84 5.877,03 5 5.818,84 5.818,84 5.877,03 6 5.818,84 5.818,84 5.877,03 7 5.818,84 5.818,84 5.877,03

L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella il recupero della parte di premio lordo destinata alla Gestione Separata sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà mai avvenire.

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B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO - Premio versato: € 30.000,00 - Premio Investito: € 29.094,18 - Porzione di Premio Investito in BPM Sicurgest: € 5.818,84 - Tasso di rendimento finanziario: 4,0% (quattro per cento) - Aliquota di retrocessione: 100% - Prelievo annuo sul rendimento: 1,65% - Tasso di rendimento retrocesso: 2,35% (due virgola trentacinque per cento) - Durata: 7 anni - Età dell’Assicurato: 45 anni

Anni trascorsi

Premio unico

versato

Premio Investito in

BPM Sicurgest

Capitale assicurato alla fine dell’anno

Valore di riscatto alla fine

dell’anno

Capitale caso morte alla fine

dell’anno

1 30.000,00 5.818,84 5.955,58 5.955,58 6.015,14 2 6.095,54 6.095,54 6.156,50 3 6.238,79 6.238,79 6.301,18 4 6.385,40 6.385,40 6.449,25 5 6.535,46 6.535,46 6.600,81 6 6.689,04 6.689,04 6.755,93 7 6.846,23 6.846,23 6.914,69

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. ******************************************************************************************************

Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale Richard Leon Ellero

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CCoonnddiizziioonnii ddii AAssssiiccuurraazziioonnee Contratto di assicurazione con partecipazione agli utili e di tipo unit linked a termine fisso e a premio unico

bpmvita tutela dinamica 2

(Cod. tariffa 25K4)  

 

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 – Caratteristiche del contratto bpmvita tutela dinamica 2 (di seguito anche “Contratto”) è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo “multiramo”, emesso da Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche “Compagnia”), a termine fisso e a premio unico, le cui prestazioni sono direttamente collegate per l’80% al valore delle quote del fondo interno assicurativo bpmvita dinamico multimanager (di seguito anche “Fondo Interno”), e per il 20% ai risultati finanziari conseguiti dalla gestione interna separata denominata BPM Sicurgest (di seguito anche “Gestione Separata”) i cui regolamenti (di seguito anche “Regolamenti” e, ciascuno, “Regolamento”) sono allegati alle presenti Condizioni di Assicurazione. Nella Gestione Separata, così come nel patrimonio del Fondo Interno, sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche (l’importo accantonato da Bipiemme Vita S.p.A. per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali). Il rendiconto annuale della Gestione Separata e quello del Fondo Interno sono verificati da una società di revisione abilitata a norma di legge. La misura e le modalità di rivalutazione della Gestione Separata e le modalità di calcolo del valore unitario della quota del Fondo Interno sono regolate rispettivamente ai successivi articoli 9 e 10 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Articolo 2 – Prestazioni assicurate Il Contratto è a termine fisso. Il pagamento delle prestazioni assicurate è previsto alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell’Assicurato che in caso di sua premorienza. Il Contratto prevede, alla scadenza e previa consegna della documentazione indicata al seguente articolo 15, l’erogazione delle seguenti prestazioni: a) in caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari caso vita designati dal Contraente un capitale pari alla somma dei seguenti importi:

in relazione alla parte del Premio Investito (come definito al successivo articolo 5) allocata nel Fondo Interno, il controvalore delle quote detenute dal

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Contraente in tale Fondo Interno, ottenuto moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario della quota in vigore alla data di scadenza del contratto (salvo il caso di trasferimento del controvalore delle quote del Fondo Interno nella Gestione Separata ai sensi del successivo articolo 12);

in relazione alla parte del Premio Investito (come definito al successivo articolo 5) allocata nella Gestione Separata, il capitale assicurato (il “Capitale Assicurato”) determinato ai sensi del successivo articolo 9.

b) in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari caso morte designati dal Contraente un capitale pari alla somma dei seguenti importi:

in relazione alla parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno, il controvalore delle quote detenute dal Contraente in tale Fondo Interno, ottenuto moltiplicando il numero di tali quote per il Valore Unitario della Quota, in vigore alla data di scadenza del contratto del Contratto;

in relazione alla parte del Premio Investito allocata nella Gestione Separata, il Capitale Assicurato determinato ai sensi del successivo articolo 9, maggiorato di una percentuale definita in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso. La misura di tale maggiorazione (il “Coefficiente di maggiorazione”) è determinata in base alla tabella seguente:

Età dell’Assicurato al momento del

decesso Coefficiente di maggiorazione

18 anni≤ x < 64 anni e sei mesi 1,00% 64 anni e sei mesi ≤ x < 74 anni e sei mesi 0,75% 74 anni e sei mesi ≤ x < 79 anni e sei mesi 0,50% 79 anni e sei mesi ≤ x < 95 anni e sei mesi 0,25%

Detta maggiorazione non viene applicata nel caso in cui il decesso dell’Assicurato sia causato da uno degli eventi di cui all’articolo 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione.  

Per quanto riguarda la componente del Premio Investito allocata nel Fondo Interno, in virtù delle tecniche gestionali adottate e del particolare meccanismo di protezione, il Fondo stesso si prefigge l’obiettivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con l’obiettivo di mantenere un livello minimo del valore della quota (il “Valore Protetto”) pari all’80% del massimo valore della quota raggiunto dal Fondo Interno nell’arco del periodo di attività del Fondo Interno. In relazione al citato meccanismo di protezione, che opera nel corso di tutta la durata contrattuale, il Contraente prende atto che la Compagnia ha stipulato uno specifico contratto con Deutsche Bank AG - London Branch (“DB AGL”), in virtù del quale tale società interverrà con mezzi propri qualora il valore della quota, alla data di determinazione delle prestazioni, dovesse risultare inferiore al Valore Protetto. Si evidenzia che tale contratto non copre il rischio di controparte (ossia il rischio che la Compagnia non ottenga dalla controparte l’adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti) legato alla solvibilità di DB AGL, che ricade sul Contraente, e che

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nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Contraente stesso nei confronti di DB AGL. La Compagnia non offre alcuna garanzia di rimborso del premio versato o di corresponsione di un rendimento minimo. Conseguentemente, l’ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia potrebbe risultare inferiore alla parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno. Il pagamento delle prestazioni, per quanto riguarda la componente del Premio Investito allocata nel Fondo Interno, dipende durante la vita del Contratto dalle oscillazioni di valore delle quote del Fondo Interno stesso, quale parametro di riferimento del Contratto. Articolo 3 - Limitazioni ed esclusioni La maggiorazione del capitale per il caso di decesso dell’Assicurato non viene applicata qualora la morte sia provocata da: dolo del Contraente o del Beneficiario; azioni dolose e atti di pura temerarietà dell’Assicurato; partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da

obblighi verso lo Stato Italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;

suicidio od omicidio dell’Assicurato consenziente; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, slavine e valanghe; guida di veicoli per i quali l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni

vigenti; pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme,

alpinismo con scalata di roccia o ghiacciai, rugby, american football, immersioni con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e parapendio, bungee jumping, salto con gli sci, partecipazione a gare competitive e relativi allenamenti con o senza l’utilizzo di mezzi a motore;

uso e/o guida di velivoli ultraleggeri e sport aerei in genere; abuso di alcoolici, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene. Articolo 4 – Opzioni del Contratto Il Contratto non prevede opzioni. Articolo 5 – Premio Il Contratto prevede il versamento di un premio unico anticipato (il “Premio”), di importo minimo pari a € 10.000,00 (diecimila/00), liberamente incrementabile. Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della Gestione Separata, ogni singolo Contraente - o più contraenti collegati a un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi (i “Contraenti Collegati”) - non può versare un cumulo di premi superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) sul presente contratto o su altri collegati alla medesima Gestione Separata nell’arco di ciascun anno solare. Inoltre la sommatoria complessiva della “posizione” di ciascun Contraente e Contraenti Collegati, sulla Gestione Separata, considerando tutti gli importi versati nel tempo al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate, non deve essere superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

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Il Premio non è frazionabile in rate sub annuali. Non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi in corso di contratto. La Compagnia, per l’acquisizione e la gestione amministrativa del Contratto, applica al Premio un costo (i “Caricamenti”) variabile in base alle fasce di premio, descritte nella seguente tabella, in cui ricade il versamento effettuato:

Premio versato (espresso in Euro) Caricamenti da 10.000,00 a 49.999,99 3,00% da 50.000,00 a 99.999,99 2,50% da 100.000,00 a 299.999,99 1,75% da 300.000,00 1,00%

La somma effettivamente conferita nella Gestione Separata e nel Fondo Interno (il “Premio Investito”), si determina diminuendo il Premio dei Caricamenti e del costo per la copertura in caso di decesso dell’Assicurato in corso di Contratto riportato in Proposta/Polizza. Il Premio Investito è inizialmente conferito nella Gestione Separata in misura pari al 20% (venti per cento) del suo totale e, per differenza, nel Fondo Interno in misura pari al 80% (ottanta per cento). Il versamento del Premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente e intrattenuto presso una delle Banche del Gruppo Bipiemme (la “Banca Intermediaria”). L’addebito del Premio è previsto alla data di decorrenza del Contratto, con valuta alla medesima data. Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con la Banca Intermediaria, ha comunque il diritto a proseguire il Contratto assicurativo. SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Articolo 6 – Conclusione, perfezionamento e durata del Contratto Il Contratto è concluso nel giorno in cui la Proposta/Polizza è sottoscritta da parte del Contraente e dell’Assicurato e si perfeziona il giorno in cui l’importo del Premio pattuito viene corrisposto dal Contraente. La durata di bpmvita tutela dinamica 2 è pari a sette anni. La decorrenza del Contratto è fissata alle ore 24 del giorno 25 marzo 2015 (la “Data di Decorrenza”), la sua scadenza è fissata alle ore 24 del giorno 25 marzo 2022 (la “Data di Scadenza”). La copertura assicurativa entra in vigore dalla Data di Decorrenza, a condizione che sia stato versato il Premio. L’età del soggetto Assicurato alla Data di Decorrenza non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 89 e sei mesi. Articolo 7 – Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui il Contratto è perfezionato, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso la Banca Intermediaria o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Compagnia al seguente indirizzo:

Bipiemme Vita S.p.A. - Gestione Portafoglio – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano.

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Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno della comunicazione, in caso di comunicazione alla Banca Intermediaria, o di spedizione della lettera raccomandata (quale risulta dal timbro postale d’invio), in caso di comunicazione alla Compagnia. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa della documentazione prevista al seguente articolo 15, la Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari alla somma della porzione di Premio Investito nella Gestione Separata e il Controvalore delle Quote assicurate aumentato dell’importo dei Caricamenti e del costo per la copertura per il caso di decesso dell’Assicurato. Il calcolo del Controvalore delle Quote viene effettuato in base al Valore della Quota determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta di recesso, determinato in base a quanto previsto all’articolo 10 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Qualora la richiesta non fosse corredata dalla documentazione di cui sopra e/o dalle informazioni indispensabili per dare esecuzione alle disposizioni degli aventi diritto, la richiesta stessa si considera recepita dalla Compagnia al momento della ricezione della documentazione completa. Relativamente alla porzione di Premio Investito nel Fondo Interno, resta a esclusivo carico del Contraente il rischio di variazione dei prezzi delle quote degli OICR e delle altre attività nelle quali il Fondo Interno investe, tra la Data di Decorrenza e quella di effetto della comunicazione di recesso. Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario. SEZIONE III – DISCIPLINA IN CORSO DEL CONTRATTO Articolo 8 – Riscatto Qualora sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza e l’Assicurato sia in vita, il Contraente ha il diritto di chiedere alla Compagnia la liquidazione del valore di riscatto. In tal caso, il Contratto si risolve e si estingue definitivamente. Il Contraente che intende esercitare il diritto di riscatto deve presentare una richiesta scritta direttamente presso la Banca Intermediaria ovvero inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:

Bipiemme Vita S.p.A. - Gestione Portafoglio – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano. In entrambi i casi, il Contraente deve corredare la richiesta di riscatto con la documentazione prevista all’articolo 15 delle presenti Condizioni di Assicurazione; in difetto, la stessa si considera recepita dalla Compagnia momento della ricezione della documentazione completa. Il valore di riscatto sarà pari alla somma tra il Capitale Assicurato collegato alla Gestione Separata in vigore alla Ricorrenza Annuale precedente la richiesta, ed il Controvalore delle Quote, determinato in base al Valore della Quota del primo giorno di riferimento utile successivo alla ricezione da parte della Compagnia della

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stessa richiesta. Il giorno di riferimento si determina in base a quanto illustrato al seguente articolo 10. Analoga facoltà è concessa anche ai Beneficiari caso morte designati dal Contraente, nel caso di decesso dell’Assicurato in corso di Contratto. In questa ipotesi il valore di riscatto, come sopra determinato, verrà maggiorato in base al Coefficiente di maggiorazione di cui all’articolo 2, lettera b), delle presenti Condizioni di Assicurazione. Articolo 9 – Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate collegate alla Gestione Separata Alla porzione di Premio Investito che confluisce nella Gestione Separata, la Compagnia riconosce una rivalutazione annuale del Capitale Assicurato in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata stessa. I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel Regolamento della Gestione Separata, che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. A) Misura di Rivalutazione La Compagnia dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento della Gestione. Il periodo di osservazione, stabilito all’articolo 5 del Regolamento, preso a base per il calcolo del rendimento della Gestione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre successivo. La Misura di Rivalutazione da attribuire al capitale assicurato collegato alla Gestione Separata si ottiene sottraendo 1,65% (uno virgola sessantacinque per cento) al rendimento della Gestione realizzato nel relativo periodo di osservazione annuale. Si precisa che la Misura di Rivalutazione annua calcolata come sopra, non potrà mai essere inferiore a 0% (zero per cento). B) Rivalutazione del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata La rivalutazione delle prestazioni assicurate in valuta contrattuale si ottiene aggiungendo al Capitale Assicurato collegato alla Gestione Separata in vigore alla precedente ricorrenza annuale della Data di Decorrenza (la “Ricorrenza Annuale”) una cifra ottenuta moltiplicando detto Capitale Assicurato per la misura di rivalutazione indicata alla precedente lettera “A) Misura della rivalutazione”. L’aumento del Capitale Assicurato collegato alla Gestione Separata per effetto delle rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto. La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto. Articolo 10 – Valore della Quota e Giorno di Riferimento del Fondo Interno Il valore della quota del Fondo Interno, nel corso della durata del contratto, viene calcolato settimanalmente in un giorno predeterminato che coincide con la giornata di mercoledì (il “Giorno di Riferimento”). Nel caso in cui il Giorno di Riferimento cada in un giorno non lavorativo, o per qualsivoglia causa di forza maggiore, il Valore della Quota non potesse essere determinato, la sua valorizzazione verrà effettuata il primo giorno lavorativo utile successivo.

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Il valore della quota viene pubblicato, giornalmente, su un quotidiano a diffusione nazionale a partire dal giorno successivo alla sua disponibilità. Tale valore è già al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno. In corso di contratto, a seguito della richiesta di liquidazione delle prestazioni per recesso o riscatto, il calcolo del relativo Controvalore, viene effettuato in base al valore della quota disponibile il primo Giorno di Riferimento successivo alla data di ricezione di detta richiesta. Per le richieste pervenute dal venerdì al giovedì seguente, il primo Giorno di Riferimento utile per la determinazione dell’ammontare liquidabile è il secondo mercoledì successivo a detto giovedì. La richiesta deve essere completa della documentazione indicata al seguente articolo 15 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Nel caso in cui il giorno di ricezione della richiesta di disinvestimento delle quote fosse un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, si conviene sin da ora che la medesima richiesta si intenderà ricevuta il primo giorno lavorativo successivo. Il calcolo del Controvalore delle Quote assicurate alla scadenza del contratto verrà invece effettuato in base al valore unitario della quota del Fondo Interno in vigore a detta data. Articolo 11 – Determinazione del numero di quote assicurate Il numero di quote assicurate, arrotondate alla terza cifra decimale, si determina dividendo la porzione del Premio Investito allocata nel Fondo Interno (pari all’80% del Premio Investito stesso) per il valore della Quota alla Data di Decorrenza che, sin da ora, si conviene essere pari a € 5,00 (cinque/00). Articolo 12 – Operazioni di Switch e Trasferimento del Controvalore delle Quote nella Gestione Separata Il Contratto non consente al Contraente di effettuare operazioni di Switch. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Fondo Interno, nel caso in cui, a seguito di un andamento dei mercati particolarmente negativo non sia più attuabile una strategia di gestione attraverso un’allocazione dinamica degli attivi volta ad incrementare il valore del Fondo Interno e la politica di investimento dello stesso sia indirizzata esclusivamente al perseguimento dell’obiettivo di contenimento dei rischi mediante investimento esclusivo in strumenti finanziari monetari, la Compagnia, senza oneri e spese per i Contraenti, procederà al trasferimento automatico del Controvalore delle Quote di ciascun contratto nella Gestione Separata. In tal caso la Compagnia procederà successivamente alla liquidazione del Fondo Interno. Dalla data di effetto di tale operazione, le prestazioni del Contratto saranno interamente collegate ai risultati finanziari conseguiti dalla Gestione Separata. La Compagnia procederà ad inviare ai Contraenti una lettera di conferma di tale trasferimento automatico nella Gestione Separata entro 10 Giorni Lavorativi dal perfezionamento dello stesso. Tale comunicazione indicherà, inter alia, il Valore della Quota alla data dell’operazione e il controvalore delle Quote oggetto di trasferimento. Articolo 13 – Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto

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quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. La Compagnia può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto che spettano verso il Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile. Nel caso di pegno o vincolo il recesso, le operazioni di riscatto e di liquidazione per decesso richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In nessun caso nel corso della durata del Contratto, la Banca Intermediaria, ovvero qualsiasi società ad essa collegata tramite rapporti partecipativi, potrà essere indicato come beneficiaria, vincolataria delle prestazioni assicurative. Articolo 14 – Duplicato della Proposta/Polizza In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale della Proposta/Polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità, presentando alla Compagnia copia della relativa denuncia effettuata presso la competente autorità. SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA Articolo 15 – Pagamenti da parte della Compagnia Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa, anche per il tramite della Banca Intermediaria, unitamente alla relativa richiesta, i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. In particolare, la Compagnia richiede la seguente documentazione: per i pagamenti conseguenti all’esercizio del diritto di recesso dal

contratto: ‐ richiesta firmata dal Contraente; ‐ originale di Proposta/Polizza ed eventuali appendici al Contratto; ‐ modulo di autocertificazione FATCA compilato e sottoscritto nei casi previsti dalla

normativa; per i pagamenti conseguenti all’esercizio del diritto di riscatto o alla

prestazione a scadenza in caso di vita dell’Assicurato: ‐ richiesta firmata dal Contraente o dai Beneficiari caso vita; ‐ originale di Proposta/Polizza ed eventuali appendici al Contratto; ‐ copia di un documento d’identità e codice fiscale del richiedente; ‐ modulo di autocertificazione FATCA compilato e sottoscritto nei casi previsti dalla

normativa; ‐ se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono

relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso;

‐ attestazione di esistenza in vita dell’Assicurato; per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato (riscatto da

parte dei Beneficiari caso morte e prestazione a scadenza in caso di morte dell’Assicurato): ‐ richiesta firmata dai Beneficiari caso morte; ‐ originale di Proposta/Polizza ed eventuali appendici al Contratto;

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‐ copia di un documento d’identità e codice fiscale dei Beneficiari richiedenti; ‐ certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta

semplice; ‐ modulo di autocertificazione FATCA compilato e sottoscritto nei casi previsti dalla

normativa; ‐ se l’Assicurato non ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero

dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’ Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;

‐ se l’Assicurato ha lasciato testamento: verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;

‐ decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta.

Nel caso di pegno o vincolo, per i pagamenti della Compagnia è richiesto il benestare scritto dell’eventuale creditore pignoratizio o del vincolatario, in difetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore o al vincolatario. In presenza di procura, oltre a copia della procura stessa, è richiesta copia del documento d’identità del procuratore. Analogamente, se il Contraente è persona giuridica, è richiesta copia del documento d’identità del rappresentante legale e di un documento attestante i relativi poteri. Tale documentazione è indispensabile per verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, per individuare gli aventi diritto e per adempiere agli obblighi di natura fiscale. Tuttavia qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso (considerando, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore della somma dovuta), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo fino alla data dell’effettivo pagamento, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della

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capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore, con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno. Ogni pagamento erogato dalla Compagnia viene effettuato mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno di traenza. Articolo 16 – Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla

Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;

dopo il decesso del Contraente; dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per

iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono comunicate per iscritto alla Compagnia ovvero disposte per testamento. In tale ultimo caso, per essere efficace, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate. Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore ad uno, l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, del codice civile, verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente, non trovando applicazione la disciplina successoria. Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi (sia legittimi sia testamentari), ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell’Assicurato la qualità di chiamati all’eredità di costui, risultando irrilevanti, al fine, la successiva rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi. Qualora, per qualsiasi ragione, risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali). SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI Articolo 17 – Rinvio alle norme di legge Il Contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge.

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Articolo 18 – Foro competente e procedimento di mediazione Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o degli aventi diritto, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Articolo 19 – Tasse e imposte Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Articolo 20 – Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai beneficiari per i quali non sia pervenuta alla Compagnia la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Articolo 21 – Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 21.1 Obblighi di identificazione A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA richiede che la Compagnia identifichi i clienti (persone fisiche e giuridiche) che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica alla Internal Revenue Service (autorità erariale statunitense) per il tramite della Agenzia delle Entrate. L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Ogni volta che la Compagnia riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una precedente autocertificazione, considerandola pertanto non più valida, ne richiederà una nuova. Per esempio la Compagnia potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino americano o che abbia residenza fiscale statunitense. 21.2 Obbligo di comunicazione Se il Contraente diventa cittadino americano o acquista la residenza fiscale statunitense, ha l’obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Compagnia (a mezzo raccomandata AR), entro 60 giorni dall’evento che ha comportato la variazione. Se la Compagnia verrà a conoscenza di nuovi indizi che

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possano far presumere che il Contraente sia un cittadino americano o con residenza fiscale statunitense, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale. La mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, comporta che questi possa essere considerato alla stregua di un cittadino americano o con residenza fiscale statunitense. La Società modificherà le condizioni sopra indicate, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito internet, nel caso intervengano modifiche nella normativa statunitense FATCA e/o in ogni altra fonte normativa ad essa collegata.

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RReeggoollaammeennttoo ddeell FFoonnddoo IInntteerrnnoo bbppmmvviittaa ddiinnaammiiccoo mmuullttiimmaannaaggeerr

Articolo 1 – Istituzione, denominazione e partecipanti Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito la “Compagnia”) al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti di polizze “multiramo” denominate “bpmvita tutela dinamica 2”, ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato “bpmvita dinamico multimanager” (di seguito il “Fondo Interno”). Il Fondo Interno inizierà la propria attività il 25/03/2015 e la cesserà, salvo proroghe e salvo il caso di liquidazione anticipata descritto nei successivi articoli 3 e 10, il 25/03/2022. Il Fondo Interno è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro. Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla medesima. Al Fondo Interno possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche mediante la sottoscrizione di specifici contratti di assicurazione con prestazioni espresse in quote del Fondo Interno. I capitali conferiti nel Fondo Interno sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento. La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi, conferiti al Fondo Interno, per il valore unitario della quota determinato nel giorno di riferimento di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso. Articolo 2 – Obiettivi Il Fondo Interno si prefigge l’obiettivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con l’obiettivo di mantenere un livello minimo del valore della quota (il “Valore Protetto”) raggiunto dal Fondo Interno nell’arco del periodo di attività del Fondo Interno.

Lo stile di gestione adottato (flessibile) fa sì che non sia possibile identificare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo Interno. Pertanto, ai fini dell’individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno, è stata individuata la volatilità media annua attesa della quota nella misura del 3,78%. Il profilo di rischio del Fondo Interno è: medio. Articolo 3 – Caratteristiche e Criteri di investimento Il Fondo Interno è ad accumulazione e non è pertanto contemplata la distribuzione di proventi in favore dei Contraenti.

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La gestione del Fondo Interno e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio. La Compagnia, secondo la vigente normativa e nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e di riduzione dei rischi, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali, anche in relazione a specifiche funzioni inerenti alla gestione del Fondo Interno. Anche in tale ipotesi, i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno sono comunque predefiniti dalla Compagnia che esercita un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate rispetto alle istruzioni periodicamente impartite. La Compagnia ha, in ogni caso, l’esclusiva responsabilità nei confronti dei Contraenti per l’attività di gestione. La Compagnia attua una politica di gestione del patrimonio del Fondo Interno di tipo flessibile, senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno sarà guidata dall’implementazione di una strategia di allocazione dinamica degli investimenti del Fondo Interno tra una componente investita principalmente in OICR (di seguito “Componente a Rischio”) e una componente rappresentata da strumenti finanziari monetari (di seguito “Componente di Protezione”), principalmente in OICR, in funzione dell’evoluzione positiva o negativa, dei mercati finanziari a cui il Fondo Interno è esposto. La selezione degli attivi compresi nella Componente a Rischio sarà volta a fornire un’esposizione ai mercati azionari/obbligazionari attraverso un’allocazione dinamica tra le diverse tipologie di attivi, con l’obiettivo di incrementare il valore del Fondo Interno sfruttando le opportunità offerte dai mercati finanziari; la selezione degli attivi compresi nella Componente di Protezione sarà invece volta a diversificare il portafoglio e contenere il rischio dello stesso. In particolare, in caso di andamento positivo dei mercati finanziari in cui il Fondo Interno sarà esposto, la percentuale della Componente a Rischio potrà arrivare a costituire il 100% del patrimonio del Fondo Interno e potrà comportare un’esposizione indiretta, anche preponderante, ai mercati azionari. Viceversa, in caso di andamento negativo dei mercati in cui il Fondo Interno è esposto, si determinerà un’allocazione del patrimonio del medesimo Fondo Interno maggiormente indirizzata verso la Componente di Protezione. Nel caso in cui, a seguito di un andamento dei mercati particolarmente negativo, non sia più attuabile una strategia di gestione attraverso un’allocazione dinamica degli attivi volta ad incrementare il valore del Fondo Interno e la politica di investimento dello stesso sia indirizzata esclusivamente al perseguimento dell’obiettivo di contenimento dei rischi mediante investimento esclusivo nella Componente di Protezione, la strategia di allocazione dinamica degli investimenti sarà terminata.

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In tal caso, la Compagnia procederà a trasferire il patrimonio del Fondo Interno nella Gestione Interna Separata BPM Sicurgest, cui sono collegate le prestazioni di ramo I delle polizze “multiramo” denominate “bpmvita tutela dinamica 2” e, successivamente, procederà alla liquidazione del Fondo Interno. Nell’ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il Fondo Interno può investire nelle seguenti categorie di strumenti finanziari: Quote di OICR, diversi dai quelli riservati o speculativi, armonizzati ai sensi della

direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni e non armonizzati nei limiti disposti dalla normativa vigente;

strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie: titoli di stato, titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;

certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata; operazioni di pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli, con durata non superiore a 6 mesi concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato appartenente all’OCSE, una SIM, una società finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario ovvero con società svolgenti analoghe attività, soggette ad equivalente regolamentazione dello Stato membro di appartenenza; depositi bancari ed i depositi presso altri enti creditizi).

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno ed in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo di garantire un’efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi degli assicurati riducendo la rischiosità delle attività finanziarie. Il Fondo Interno può avvalersi di parti di OICR emessi o gestiti da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia. Detti OICR sono definiti “OICR collegati”. In funzione delle caratteristiche degli strumenti presenti in portafoglio e in presenza di particolari condizioni dei mercati finanziari o di specifiche situazioni congiunturali, è prevista la facoltà di investire transitoriamente una parte anche principale del patrimonio del Fondo Interno in strumenti del mercato monetario, a tutela dell’interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva in ogni caso la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

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Nella selezione degli eventuali investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del Fondo Interno. Articolo 4 – Fattori di rischio I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo Interno stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività in cui il Fondo Interno è investito. In particolare, l’investimento nel Fondo Interno è esposto in misura diversa, in relazione ai criteri di investimento propri del Fondo stesso, ai seguenti fattori di rischio: b) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento

finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi: 1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti; 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati; 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea

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di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: ove il Fondo Interno assuma posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso la performance può essere influenzata in misura significativa dalla volatilità dei cambi contro l’Euro;

e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente.

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Articolo 5 – Valutazione del patrimonio Il valore complessivo netto del Fondo Interno (il “NAV”) è la risultante della valorizzazione delle attività ad esso iscritte al netto delle passività. La Compagnia calcola settimanalmente il NAV del Fondo Interno conformemente ai seguenti criteri: per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta,

quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo Interno;

per la valorizzazione delle attività si fa riferimento: ‐ per i contanti, i depositi, i titoli a vista, i dividendi e gli interessi maturati e

non ancora incassati, al loro valore nominale; ‐ per le quote di OICR per i valori mobiliari quotati, all’ultima quotazione

ufficiale rilevata nei tempi e nei termini di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento;

‐ per gli strumenti del mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;

‐ per valori mobiliari non quotati, - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari e comunque al loro presunto valore di realizzo;

‐ per gli interessi e gli altri proventi, al lordo dell’eventuale ritenuta fiscale; ‐ per le attività denominate in valuta diversa dall’euro, alla loro conversione

all’euro in base all’ultimo cambio rilevato. il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri – specificati al

successivo articolo 7 – maturati ma non ancora prelevati dal Fondo Interno.

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Gli eventuali crediti d'imposta generati dagli investimenti del Fondo Interno sono trattenuti dalla Compagnia.

La Compagnia, qualora esistano accordi di retrocessione delle commissioni gravanti sugli OICR contenuti nel patrimonio del Fondo Interno, riconosce tali utilità al Fondo Interno medesimo, incrementandone il patrimonio di un importo pari a quanto ricevuto dai gestori degli OICR a tale titolo. Tali importi sono contabilizzati fra le attività del Fondo Interno. Articolo 6 – Valore unitario della quota Il valore unitario della quota (il “Valore della Quota”) si calcola dividendo il NAV, o patrimonio netto del Fondo Interno, quantificato con le modalità previste all’articolo 5 che precede, per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il Valore della Quota viene determinato ogni mercoledì (il “Giorno di Riferimento”) sulla base dei prezzi degli attivi facenti parte del patrimonio del Fondo Interno rilevati il lunedì precedente al relativo Giorno di Riferimento. Se il lunedì precedente il relativo Giorno di Riferimento i prezzi di tali attivi fossero indisponibili, il Valore della Quota viene determinato sulla base dei prezzi rilevati il primo giorno lavorativo antecedente detto lunedì. Qualora il Giorno di Riferimento cada in un giorno non lavorativo e comunque qualora la Compagnia, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fosse impossibilitata a determinare il Valore della Quota, detto valore verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo. Il Valore della Quota, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno, è disponibile sul sito internet della Compagnia ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile. La Compagnia sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del Valore della Quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del Valore della Quota nel caso di sospensione temporanea dell’attività delle borse o dei mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno. Alla data di costituzione del Fondo Interno, il Valore della Quota è convenzionalmente fissato in Euro 5,00 (cinque/00). Articolo 7 – Oneri e spese a carico del Fondo Interno Gli oneri e le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da: (a) la commissione di gestione pari, al massimo, all’1,65% annuale, trattenuta

dalla Compagnia per il servizio di asset allocation. Tale commissione viene calcolata settimanalmente sul valore patrimoniale del Fondo Interno al netto

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delle spese di cui alle seguenti lettere da (b) a (f) e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno nell’ultimo giorno di ogni mese.

(b) gli oneri inerenti l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo Interno ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;

(c) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo Interno; (d) le spese di revisione e certificazione annuale del Fondo Interno; (e) le spese di pubblicazione del Valore della Quota; (f) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno. Le spese di cui alle lettere da (d) a (f), il cui rateo viene imputato al Fondo settimanalmente, vengono prelevate periodicamente dalle disponibilità di quest’ultimo. Si precisa che alcuni degli oneri e delle spese di cui ai precedenti punti - fatta eccezione per la commissione di gestione prevista alla lettera (a) - sono variabili e talvolta non quantificabili a priori. Eventuali tasse ed imposte relative al Fondo Interno saranno a carico del Fondo stesso. Sul Fondo Interno gravano, inoltre, indirettamente, le commissioni di gestione applicate dalle società di gestione del risparmio (le “SGR”) promotrici e/o gestori degli OICR in cui il Fondo Interno è investito. Tali commissioni non potranno essere superiori al 2,90%, del patrimonio dell’OICR su base annua. Inoltre, su ciascun OICR possono gravare una serie di ulteriori oneri che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di banca depositaria e di transfer agent. È prevista la possibilità di utilizzare OICR gravati da commissioni di overperformance. Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso degli OICR Collegati. Sulla quota parte dei Fondi rappresentata da tali OICR collegati si applica invece per intero la commissione di gestione in quanto interamente destinata al servizio di asset allocation e di amministrazione dei contratti svolti dalla Compagnia. Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Compagnia potrà rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione ai Contraenti e concedendo agli stessi il diritto di recesso senza penalità. In particolare, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare il livello massimo della commissione di gestione annuale, per la parte di attivi investiti dal Fondo Interno in quote di OICR, a fronte di incrementi apportati dalle SGR. In tal caso, la Compagnia ne darà comunicazione ai Contraenti i quali, anche quando non previsto dalle Condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo Interno, potranno recedere dal contratto senza penalità.

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Articolo 8 – Rendiconto annuale e revisione contabile Annualmente, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro Unico dei revisori legali, di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la quale dovrà esprimere, con un’apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabiliti dal presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno, nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo Interno alla fine di ogni esercizio. Articolo 9 – Modifiche del Regolamento La Compagnia si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di tempo in tempo vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti. In caso di modifiche – diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento del Fondo Interno, i Contraenti di polizze collegati al Fondo Interno hanno la facoltà di chiedere alla Compagnia, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno trenta giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote, senza applicazione di commissioni e spese. Articolo 10 – Liquidazione del Fondo Interno Fermo quanto previsto dall’articolo 3 del presente Regolamento in merito alla liquidazione del Fondo Interno nell’ipotesi di trasferimento automatico nella Gestione Interna separata BPM Sicurgest, la Compagnia si riserva la facoltà, per esigenze particolari e straordinarie quali l’accrescimento dell’efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno, di procedere alla liquidazione del Fondo Interno. In tali casi la liquidazione sarà prontamente comunicata per iscritto ai Contraenti, i quali potranno, alternativamente, (senza oneri e spese) richiedere il trasferimento del controvalore delle proprie quote del Fondo Interno nella Gestione separata BPM Sicurgest, ovvero ricevere il rimborso anticipato del controvalore delle medesime quote detenute nel Fondo Interno. Articolo 11 – Fusioni ed altre operazioni straordinarie La Compagnia, senza pregiudizio per i Contraenti, potrà procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri Fondi Interni assicurativi aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

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La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che la Compagnia potrà realizzare per motivi particolari, incluso l’accrescimento dell’efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno. Alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa, la Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione ai Contraenti contenente le motivazioni che hanno determinato l’operazione di fusione, scissione o conferimento e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto dell’operazione, le caratteristiche e la composizione dei fondi interni assicurativi interessati, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo fondo interno assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo fondo nonché le modalità adesione o meno all’operazione. Indipendentemente dalla modalità dell’operazione, la stessa non potrà comportare oneri e spese per i Contraenti.

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RReeggoollaammeennttoo ddeellllaa GGeessttiioonnee IInntteerrnnaa SSeeppaarraattaa BBPPMM SSiiccuurrggeesstt

Articolo 1 Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività di Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome di BPM Sicurgest, in seguito anche “Gestione interna separata” ovvero in breve “Gestione”. La valuta di denominazione della Gestione è l’euro. Articolo 2 La Gestione è finalizzata alla conservazione ed alla crescita nel tempo del capitale investito nella prospettiva di fornire agli assicurati livelli di copertura assicurativa più elevati e la garanzia di un rendimento minimo. Nella Gestione confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione medesima. Il valore delle attività della Gestione non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione medesima. La Gestione è conforme alle norme stabilite dall’IVASS con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. Lo stile gestionale adottato dalla Gestione interna separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il portafoglio e a limitare le perdite potenziali dovute alle oscillazioni dei tassi di rendimento, dei corsi azionari e dei tassi di cambio. Le scelte gestionali sono effettuate tenendo presente le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione medesima, garantendo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari ottenuti. Le operazioni di negoziazione effettuate sulla Gestione sono orientate al massimo contenimento dei costi gestionali a carico dei clienti. La Gestione finanziaria di BPM Sicurgest si caratterizza prevalentemente per investimenti sul comparto obbligazionario, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della vigente normativa. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento devono comunque essere denominati in Euro, indipendentemente dalla nazionalità dell'Ente Emittente. Per quanto concerne la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono mirate al controllo della durata media finanziaria dei titoli in portafoglio, della loro redditività, del relativo merito creditizio e del rischio paese. Le risorse della Gestione interna separata sono investite principalmente nelle seguenti tipologie di attività: Titoli di debito

‐ Governativi (titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);

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‐ Corporate (comprensivi di obbligazioni od altri titoli di debito negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata); - Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).

Titoli di capitale ‐ Azioni negoziate su mercati regolamentati; azioni di società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse. ‐ Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).

Investimenti monetari ‐ Depositi bancari; ‐ Pronti contro termine; ‐ Fondi monetari.

AI fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

ESPOSIZIONE MIN ESPOSIZIONE MAX Azioni 0 % 9 % Obbligazioni 0 % 100 % - di cui Corporates 0 % 50 % Immobili 0 % 10 % Strumenti Alternativi (*) 0 % 3 %

(*) Azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi. Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio investita in titoli corporate si precisa che la Gestione può acquistare titoli di debito aventi rating, assegnato da una primaria Agenzia di rating, superiore o uguale all'investment grade; qualora le primarie Agenzie di rating quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità, è utilizzato il merito creditizio attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. In caso di downgrading di strumenti finanziari presenti nella Gestione si porranno in essere idonee misure di riequilibrio della composizione della Gestione, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto degli interessi dei clienti. Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio (titoli di capitale) si precisa che l'esposizione azionaria non dovrà essere superiore al 9% del portafoglio della Gestione. E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.

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E' prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi) nel limite massimo del 3% del portafoglio. La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa. Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25. A tutela dei Contraenti, l’esposizione complessiva a strumenti finanziari emessi o gestiti da suddette controparti non può superare il limite del 15%. Articolo 3 La Gestione interna separata BPM Sicurgest è annualmente soggetta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono verificati e certificati: - la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione; - il rendimento annuo conseguito dalla Gestione quale descritto al successivo

art. 4; - l’adeguatezza dell’ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni

assunti sulla base delle riserve matematiche. Articolo 4 Il tasso medio di rendimento della Gestione, relativo al periodo di osservazione specificato al successivo articolo, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione alla giacenza media delle attività della Gestione stessa. Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi eventualmente ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze saranno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione e cioè al prezzo d’acquisto. La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media nel

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periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione. Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Articolo 5 Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione separata è annuale e decorre dal 1° novembre al 31 ottobre successivo. Articolo 6 Bipiemme Vita S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati. Articolo 7 Il presente regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione interna separata.

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Glossario DEFINIZIONI GENERALI anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente. assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. caricamenti Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società. cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. compagnia Vedi “società”. condizioni di assicurazione Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del Contraente.

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contraente Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società. costi (o spese) Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società. costo percentuale medio annuo Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi. decorrenza della garanzia Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. detraibilità fiscale (del premio versato) Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace. esclusioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. età assicurativa Modalità di calcolo dell’età dell’assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. fascicolo informativo L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Normativa Statunitense finalizzata a contrastare l’evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all’estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l’applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.

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impignorabilità e insequestrabilità Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi. impresa Vedi “società”. intermediario Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. ipotesi di rendimento Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società. ISVAP (dal 1 gennaio 2013 IVASS) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo fino al 31 dicembre 2012. IVASS (fino al 31 dicembre 2012 ISVAP) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolgerà funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo a decorrere dal 1 gennaio 2013. liquidazione Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato. nota informativa Documento che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. opzione Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. pegno Vedi “cessione”.

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perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito. prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni. principio di adeguatezza Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. proposta/polizza Documento contrattuale sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell’attivazione delle garanzie. recesso (o ripensamento) Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. revoca Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto. riscatto Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali. riscatto parziale Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta. rischio di cambio Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell’attività finanziaria calcolata nella moneta di conto. rischio di credito (o di controparte) Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all’eventualità che l’emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale. rischio di interesse Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell’investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si

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ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa. rischio di liquidità Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore. rischio di mercato Rischio che dipende dall’appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato. rischio di performance Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento. rischio di prezzo Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell’investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari. rischio finanziario Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell’investimento ad una data futura. riserva matematica Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita. scheda sintetica Documento informativo sintetico contenente gli elementi di massima del contratto. sinistro Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato. società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione. sostituto d'imposta Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

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valuta di denominazione Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. vincolo Vedi “cessione”. POLIZZA - DEFINIZIONI contratto (di assicurazione sulla vita) Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato. polizza Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione. polizza con partecipazione agli utili Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione Interna Separata o agli utili di un conto di gestione. polizza unit-linked Contratto di finanziario-assicurativo a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo di investimento interno o di un OICR. DEFINIZIONI PARTICOLARI - PREMIO E PRESTAZIONI premio aggiuntivo Importo che il contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione. premio al perfezionamento Premio pattuito contrattualmente il cui pagamento comporta il perfezionamento del contratto. premio lordo Importo complessivo da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto. premio unico Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

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prestazione minima garantita Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. tasso di premio Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. DEFINIZIONI PARTICOLARI - POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI aliquota di retrocessione (o di partecipazione) La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati. estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza. gestione separata (o speciale) Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate. periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata. regolamento della gestione separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata. rendiconto annuale della gestione separata Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto. rendimento minimo trattenuto Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

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rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali. rivalutazione minima garantita Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni. tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata. DEFINIZIONI PARTICOLARI – POLIZZE UNIT LINKED benchmark Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. categoria Classe in cui viene collocato il fondo d’investimento a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria). composizione del fondo Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti. comunicazione in caso di perdite Comunicazione che la società invia al contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti. controvalore delle quote L’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal contraente ad una determinata data.

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costo di overperformance Commissione trattenuta dalla società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali. costo di switch Costo a carico del contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro fondo secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali. costo massimo Importo massimo dei costi a carico del contraente trattenuti dal premio a fronte delle spese inerenti al contratto. data di valorizzazione Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno stesso. dati storici Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark. estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, l’importo degli eventuali riscatti parziali o pagamenti periodici, il valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantita. fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari) Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari). fondo interno Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all’interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari). fusione di fondi Operazione che prevede la fusione di due o più fondi tra loro.

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lettera di conferma di investimento dei premi Lettera con cui la società comunica al contraente l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione). obiettivo di rendimento Vedi “benchmark”. OICR Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi. overperformance Soglia di rendimento del fondo a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi. quota Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal contraente. regolamento del fondo interno Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d’investimento, e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento. società di gestione del risparmio (SGR) Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti. sostituzione (o trasferimento) del fondo Vedi “switch”. switch Operazione con la quale il contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo e attribuite al contratto.

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total expenses ratio (TER) Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. turnover Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. valore unitario della quota Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali. valore complessivo del fondo Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.). valorizzazione della quota Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso. volatilità Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

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IINNFFOORRMMAATTIIVVAA SSUULL TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO DDEEII DDAATTII PPEERRSSOONNAALLII⁽⁽11⁾⁾

aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 1133 ddeell DDeeccrreettoo LLeeggiissllaattiivvoo 3300 ggiiuuggnnoo 22000033 nn.. 119966 Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che Bipiemme Vita S.p.A., Titolare del trattamento deve raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari⁽2⁾, al fine di fornire i servizi assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Quali dati raccogliamo Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, ecc.) che Lei stesso od altri soggetti⁽3⁾ ci fornite. Il conferimento di questi dati è necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore⁽4⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Perché Le chiediamo i dati La Società utilizzerà i Suoi dati per finalità connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti, ai connessi adempimenti normativi e all’attività di promozione di prodotti o servizi assicurativi⁽5⁾; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo⁽6⁾. I Suoi dati potranno essere comunicati, anche all’estero, solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi NOTE ⁽1⁾ Valida peri  soggetti persone  fisiche. Ai  sensi della  L. 214/2011  le norme privacy non  si applicano  infatti a persone giuridiche, enti e associazioni.  ⁽2⁾ L’art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; il medesimo art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 196/2003 definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.  ⁽3⁾ Ad esempio,  altri  soggetti  inerenti  al  rapporto  che  La  riguarda  (contraenti di  assicurazioni  in  cui  Lei  risulti  assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati); altri operatori assicurativi  (quali agenti, broker di assicurazione,  imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare  le  sue  richieste  (quali  il  rilascio  di  una  copertura,  la  liquidazione  di  un  sinistro,  ecc.)  forniscono  informazioni  commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.  ⁽4⁾ Come, ad esempio, gli adempimenti  in materia di accertamenti fiscali con  le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, gli adempimenti previsti dalla disciplina contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.  ⁽5⁾ Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per  riassicurazione e coassicurazione; per  la prevenzione e  l’individuazione, di concerto con  le altre compagnie del Gruppo, delle  frodi assicurative e relative azioni  legali; per  la costituzione,  l’esercizio e  la difesa di diritti dell’assicuratore;  l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico‐tariffarie; l’invio di comunicazioni di informazione commerciale sui prodotti e i servizi assicurativi offerti dal Gruppo assicurativo.  

 ⁽6⁾ Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi presso l’ISVAP con il n. 045 e a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa. 

 

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che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa⁽7⁾. Come trattiamo i Suoi dati I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽8⁾. Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy Le garantisce il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽9⁾.

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni eventuale dubbio o chiarimento e per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento, ossia il Direttore Generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A. – Via del Lauro 1 – 20121 Milano (sito internet www.bipiemmevita.it).

⁽7⁾ In particolare,  i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati,  in  Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della  c.d.  “catena  assicurativa”  come:  altri  assicuratori;  coassicuratori  e  riassicuratori;  agenti,  subagenti,  produttori,  mediatori  di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche convenzionate; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza. ⁽8⁾ Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed  il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione  ivi comprese  le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza;  società di  informazione  commerciale per  rischi  finanziari;  società di  servizi per  il  controllo delle  frodi;  società di  recupero crediti.  ⁽9⁾  Questi  diritti  sono  previsti  dall’art.  7  del  D.  Lgs.  196/2003.  L’integrazione  presuppone  un  interesse.  La  cancellazione  ed  il  blocco riguardano  i  dati  trattati  in  violazione  della  legge.  Il  diritto  di  opposizione  può  essere  sempre  esercitato  nei  riguardi  del  materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo. 

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